Normativa

* LEGGE n.170 - 8 Ottobre 2010

Nell'Ottobre 2010 è stata approvata in Senato la legge che detta le nuove norme in materia di Disturbi Specifici di Apprendimento in ambito scolastico. (GU n. 244 del 18-10-2010 ).

 

In breve:

  • La legge riconosce e definisce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali Disturbi Specifici di Apprendimento.

  • La legge persegue, per le persone con DSA, le seguenti finalità: garantire il diritto all'istruzione; favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità; ridurre i disagi relazionali ed emozionali; adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti; preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA; favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi; incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione; assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale.

  • La legge prevede che la diagnosi dei DSA venga effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio Sanitario Nazionale a legislazione vigente ed venga comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente.

  • La legge garantisce la formazione nella scuola riguardo alle problematiche relative ai DSA, finalizzata ad acquisire la competenza per individuarne precocemente i segnali e la conseguente capacita' di applicare strategie didattiche, metodologiche e valutative adeguate.

  • La legge prevede misure educative e didattiche di supporto per gli studenti con diagnosi di DSA che hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari.

 

In particolare le istituzioni scolastiche devono garantire agli studenti con DSA :

 

  • l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate;

  • l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonchè misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere;

  • per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero.

Agli studenti con DSA sono garantite inoltre, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'università nonché gli esami universitari.